Sociedades em italiano
Por: Emiit95 • 30/6/2015 • Trabalho acadêmico • 4.085 Palavras (17 Páginas) • 186 Visualizações
LA SOCIETA' IN GENERALE
Il nostro ordinamento prevede: SOCIETA' LUCRATIVE (si caratterizzano per il fine di lucro, cioè che i soci costituiscono una società solo per avere un profitto) e SOCIETA' COOPERATIVE (si caratterizzano per il fine mutualistico).
LE SOCIETA' LUCRATIVE
Le società si distinguono in società di persone (SS Società Semplice, SnC Società in nome Collettivo e Sas Società in accomandita semplice) e in società di capitali (Spa Società per azioni, Srl Società in responsabilità limitata e Sapa Società in accomandita per azioni)
Secondo l'Art.2247 << Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili >>.
-IL CONTRATTO SOCIALE: tutte le società si costituiscono tramite contratto stipulato tra due o più persone ad eccezione per le Spa & Srl che possono essere costituite tramite un contratto unilaterale e quindi anche con una sola persona.
-I CONFERIMENTI: chi entra in società mette in comune con gli altri soci i bene (denaro o in natura) o i servizi (proprie prestazioni lavorative) necessari per esercitare la propria società. I conferimenti fungono anche come garanzia per i creditori che in caso di insolvenza dei soci possono, infatti, aggredire il patrimonio sociale. (P.S. Patrimonio autonomo e diverso dal patrimonio personale).
-L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' ECONOMICA: tutti i soci hanno il diritto a partecipare alle decisioni per esercitare l'attività scelta (oggetto sociale).
-LO SCOPO DI DIVISIONE DEGLI UTILI: ogni socio ha il diritto di partecipare agli utili e in caso alle perdite, ed è per questo il nostro ordinamento viene con la nullità il patto leonino.
SOCIETA' PERSONE & SOCIETA' DI CAPITALI
SOCIETA' DI PERSONE | SOCIETA' DI CAPITALI |
|
|
SOCIETA' COMMERCIALI E NON COMMERCIALI
L'esercizio di un'attività commerciale non può essere svolta da una società semplice che può esercitare solamente un'attività non commerciale (come agricola), infatti sono chiamate SOCIETA' NON COMMERCIALI mentre tutte le altre società lucrative sono SOCIETA' COMMERCIALI che possono anche esercitare attività non commerciali, ma sono assoggettate al fallimento in caso esercitano una società commerciale .
LE SOCIETA' DI COMODO
sono società costituite solo allo scopo di intestare ad esse determinati beni per ottenere così dei vantaggi fiscali.
LA SOCIETA' SEMPLICE (S.S)
E' una forma di società poco utilizzata che può esercitare solo attività non commerciali.
Si costituisce con la stipulazione del contratto sociale, che potrebbe essere stipulato anche oralmente oppure desumersi dal comportamento concludente delle parti e quindi si avrebbe una società di fatto.
Nel contratto di società vengono determinati l'attività economica che i soci intendono esercitare (OGGETTO SOCIALE), i conferimenti, i criteri di ripartizione agli utili e delle perdite, i poteri degli amministratori e qualsiasi altra indicazione per lil regolamento dei rapporti tra i soci. Il contratto per essere valido deve contenere l'oggetto sociale.
I CONFERIMENTI
Con la stipulazione del contratto sociale, i soci si assumono l'obbligo di conferire in società un bene o un servizio, ed in caso il bene non sia determinato il contratto non è valido.
CONFERIMENTI IN DENARO: normalmente i conferimenti avvengono in denaro.
CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA: i soci possono conferire beni in natura (terreni, macchinari) ed in tal caso il conferimento può essere:
-in godimento, cioè che il socio rimane proprietario del bene ma concede alla società un diritto di godimento. Siccome la società non ha la proprietà del bene i creditori sociali non possono soddisfarsi su di esso ed al termine della società il socio proprietario ha il diritto alla restituzione del bene.
-in proprietà, dove il bene diventa di proprietà della società e quindi i creditori sociali possono soddisfarsi con esso.
CONFERIMENTI DI LAVORO: i soci possono obbligarsi a conferire crediti o il proprio lavoro (socio d'opera)
LA RESPONSABILTA' DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI
Visto che le S.S. Hanno una autonomia patrimoniale imperfetta, rispondono illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio sia sociale che personale.
Nel momento di uscita del socio dalla società, egli non si libera delle obbligazioni, infatti deve rispondere ancora ai debiti dovuti, mentre un nuovo socio risponde illimitatamente dalla data di entrata in società in poi.
Il creditore può chiedere il pagamento del suo credito ad ogni singolo socio, senza doversi rivolgere preventivamente alla società, ma il socio ha il diritto di escussione cioè che può scegliere su quali beni il creditore può soddisfare il proprio credito.
I soci possono limitare la responsabilità di un altro, durante la stipulazione del contratto sociale e quindi durante l'aggressione al patrimonio il socio deve far conoscere ai terzi di questo fatto. Tuttavia questa condizione non è valida per i soci che hanno agito in nome e per conto della società e quindi rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali.
...